Normativa
Art. 32 decreto legge 112/08 relativo alle novità "Strumenti di pagamento"
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 12.500»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Il D.Lgs 231/2007, in vigore dal 30 aprile 2008, introduce misure più restrittive, rispetto alle precedenti in materia di antiriciclaggio, nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio, con l’obiettivo di rafforzare l'efficacia delle azioni di contrasto al riciclaggio dei proventi da attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Nel contempo contribuiscono a incrementare la tutela dei cittadini, in quanto assicurano una migliore protezione rispetto all'insorgenza di fenomeni criminosi, rendendo più sicure le operazioni di pagamento.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 – Suppl.Ordinario n. 268/L
Di seguito forniamo un estratto per punti della normativa di riferimento relativamente all’articolo 49 “Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore”, punto di riferimento nella gestione dei mezzi di pagamento e titoli al portatore.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile in internet all’indirizzo - www.bancaditalia.it
comma 1: - E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiana S.p.A.
comma 2: - Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
comma 4: - I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
comma 5: - Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
comma 6: - Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
comma 7: - Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
comma 8: - Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
comma 9: - Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
comma 10:- Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
comma 11:- I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiamo richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
comma 12:- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
comma 13: - I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
comma 14: - In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
comma 18: - E’ vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’art.25, comma 6, lettera d).
comma 19: - Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori ad 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Avviso libretto
Di seguito si riportano le principali novità
A decorrere dal 30 aprile 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.
Il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata,
è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, deve essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A..
In caso di trasferimento dei riferiti titoli al portatore, il cedente è tenuto a
comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario
e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000
euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere
estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non
eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.
SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA
DELL’ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI
EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AI NOSTRI
SPORTELLI.
Informazioni: 
Avviso assegni
Di seguito Si riportano le principali novità.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 5.000 euro,
emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l’indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi
all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente
per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo
recato dagli stessi.
Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni,
rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia
potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di
moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per
importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in
cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In tal caso il
richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per
ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata dovrà essere
apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo
del titolo.
SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA
DELL’ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI
EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AI NOSTRI
SPORTELLI.
Informazioni: 